Per il rilascio degli atti di autorizzazione amministrativa e concessione di suolo pubblico nei mercati e fiere si rinvia alle norme vigenti in materia. Per le occupazioni temporanee, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un’unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione. Per le occupazioni periodiche, il pagamento del canone deve essere effettuato, di norma, in un’unica soluzione, entro il 31 gennaio. Per le occupazioni permanenti, il pagamento del canone relativo al primo anno di concessione deve essere effettuato in un’unica soluzione, contestualmente al rilascio della concessione; per gli anni successivi il canone deve essere corrisposto entro il 31 gennaio. Nel caso di nuova concessione ovvero di rinnovo della stessa il versamento per l’intero o per l’importo della prima rata, quando ne è consentita la rateizzazione, deve essere eseguito prima del ritiro dell’atto concessorio. Il ritiro della concessione è subordinato alla dimostrazione dell’avvenuto pagamento. La variazione della titolarità della concessione di occupazione di suolo pubblico è subordinata all’avvenuto pagamento dell’intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell’ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate. Nei casi di affitto del posteggio la variazione è subordinata all’avvenuto pagamento dell’intero importo del canone fino alla data del subingresso da parte del precedente occupante. Nell’ipotesi di pagamento rateale dovranno essere saldate tutte le rate.