A chi è rivolto
Ai contribuenti che per qualsiasi motivo abbiano omesso il pagamento del tributo alle scadenze di legge e vogliano adempiere spontaneamente.
Ai contribuenti che per qualsiasi motivo abbiano omesso il pagamento del tributo alle scadenze di legge e vogliano adempiere spontaneamente.
Coloro che per qualsiasi motivo non effettuassero i versamenti delle imposte entro le scadenze di legge, possono sanare le violazioni commesse attraverso il ravvedimento operoso, istituto che permette all’autore delle omissioni o delle irregolarità nel pagamento delle imposte e tasse di provvedervi spontaneamente, entro i termini di seguito indicati.
Il calcolo del tributo può essere effettuato con l’ausilio di un calcolatore, ad accesso libero, inserendo la base imponibile, la percentuale di possesso e i mesi per i quali si calcola il tributo ovvero rivolgendosi ad un caf/professionista di fiducia.
Calcolatore IMU per ravvedimento
Il pagamento dovrà essere effettuato con il modello F24, avendo cura di barrare l’apposita casella “ravvedimento” e di indicare gli importi comprensivi di tributo sanzioni e interessi in corrispondenza di ciascuna tipologia di immobile per il quale si sta effettuando il pagamento.
Coloro che omettono in tutto o in parte il versamento dell’acconto o del saldo, possono regolarizzare il pagamento:
entro i successivi 15 giorni, versando:
• l’imposta dovuta;
• la sanzione dello 0,1 per cento dell’imposta dovuta per ciascun giorno di ritardo (per esempio, il contribuente che paga 4 giorni dopo la scadenza, deve pagare la sanzione pari a 4 x 0,1 per cento; il contribuente che paga 10 giorni dopo la scadenza, deve pagare la sanzione pari a 10 x 0,1 per cento);
• gli interessi al tasso legale del 2,5 per cento, maturati giorno per giorno (0,00685 per cento giornaliero) sull’imposta da versare;
fra il 16 e il 30° giorno successivo, versando:
• l’imposta dovuta;
• la sanzione dell’1,5 per cento sull’imposta dovuta;
• gli interessi al tasso legale del 2,5 per cento, maturati giorno per giorno (0,00685 per cento giornaliero) sull’imposta da versare;
fra il 31° e il 90° giorno successivo, versando:
• l’imposta dovuta;
• la sanzione dell’1,67 per cento sull’imposta dovuta;
• gli interessi al tasso legale del 2,5 per cento, maturati giorno per giorno (0,00685 per cento giornaliero) sull’imposta da versare;
fra il 91° e il 365° giorno successivo, versando:
• l’imposta dovuta;
• la sanzione del 3,75 per cento sull’imposta dovuta;
• gli interessi al tasso legale del 2,5 per cento, maturati giorno per giorno (0,00685 per cento giornaliero) sull’imposta da versare.
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