NUOVE ISTANZE: la domanda deve essere presentata dall’interessato o dal suo rappresentante legale (genitore in caso di minori, Tutore o Amministratore di sostegno). La domanda può essere presentata in qualunque periodo dell’anno, utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio Sociale comunale. Nel modulo di domanda è presente un’apposita sezione da compilarsi obbligatoriamente a cura del competente servizio ASL, in cui si attesta che la persona è in carico all’Unità operativa di riferimento per l’infermità. Il Comune, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta e verificati i requisiti di accesso (sanitari ed economici), trasmette al competente servizio ASL una richiesta di incontro, per la predisposizione del PTAI. La definizione del progetto personalizzato deve avvenire entro e non oltre i 45 giorni successivi alla ricezione della richiesta di incontro. I servizi di cui all’art. 3 della LR 20/97, ovvero le strutture pubbliche in esso indicate, devono esprimere parere obbligatorio sull’opportunità della concessione del sussidio, in relazione al PTAI previsto per il soggetto, nonché alle risorse familiari e territoriali. Nel caso si ritenga inopportuna la concessione del sussidio, nel PTAI deve essere indicato l’intervento socio- sanitario alternativo sulla base delle risorse e dei servizi presenti sul territorio. RINNOVI: coloro che hanno presentato richiesta di contributo negli anni precedenti NON DEVONO RI- PRESENTARE LA DOMANDA. E’ fatto obbligo annualmente, da parte del beneficiario o suo rappresentante legale, di trasmettere dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, attestante la sussistenza dei requisiti di “stato di bisogno”, utilizzando il modulo predisposto dal Servizio Sociale. La dichiarazione deve essere consegnata: a) per i soggetti NON tenuti a dichiarazione dei redditi: entro il 28/02 di ogni anno – b) per i soggetti tenuti alla dichiarazione dei redditi: entro il 30/05 di ogni anno. Il Comune accerta annualmente la sussistenza dello stato di bisogno, mediante la dichiarazione resa dal beneficio o suo rappresentante legale e con la stessa cadenza richiede alla ASL competente l’accertamento delle condizioni cliniche e la predisposizione/aggiornamento del PTAI per l’annualità in corso, contenente il parere vincolante per l’erogazione del sussidio. I soggetti non aventi diritto riceveranno apposita comunicazione di non ammissione al beneficio per l’annualità in corso. LIMITI DI REDDITO PER L’ANNUALITA’ 2024: 1. REDDITO INDIVIDUALE MENSILE € 489,62 2. REDDITO ANNUO IMPONIBILE DELLA FAMIGLIA DI APPARTENENZA € 42.513,74 DEI MINORI, DEI BENEFICIARI DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, DEGLI INTERDETTI E INABILITATI