Richiesta di Intervento ai sensi dell’art. 10 della L. R. 30 maggio 1997, n. 20, come modificata dall’art. 33 della L. R. 29 maggio 2007 n. 2

Servizio attivo

Le persone affette da disturbi mentali che si trovano in stato di bisogno economico, possono usufruire di sussidi economici erogati dalla Regione.

A chi è rivolto

Persone residenti nel Comune, affette da disturbo a carattere invalidante ricompreso nelle infermità elencate nell’allegato A all’art. 7 della L.R.n. 15/1992, come integrato dall’art. 16 della L.R. 20/1997 , che si trovano in “stato di bisogno economico”, secondo i criteri di cui all’art.9 della L.R. 15/92 modificato dall’art. 7 della L.R. 20/97. La persona deve inoltre essere presa in carico da parte del Servizio della tutela della salute mentale e dei disabili psichici, dal Servizio della tutela materno-infantile, consultori familiari, neuropsichiatria infantile, tutela della salute degli anziani, riabilitazione dei disabili fisici, istituiti nell’ambito del Dipartimento di diagnosi, cura e riabilitazione dell’azienda sanitaria locale competente per territorio oppure dalle cliniche universitarie di psichiatria e neuropsichiatria infantile.

Descrizione

Le persone affette da disturbi mentali che si trovano in stato di bisogno economico, possono usufruire di sussidi economici erogati dalla Regione per il tramite del Comune di residenza, secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente.
L’erogazione del contributo è vincolata, obbligatoriamente alla predisposizione del Progetto Terapeutico Abilitativo Personalizzato (PTAI) da parte dei competenti servizi ASL, concordato con il Comune e il beneficiario.

Come fare

NUOVE ISTANZE: la domanda deve essere presentata dall’interessato o dal suo rappresentante legale (genitore in caso di minori, Tutore o Amministratore di sostegno). La domanda può essere presentata in qualunque periodo dell’anno, utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio Sociale comunale. Nel modulo di domanda è presente un’apposita sezione da compilarsi obbligatoriamente a cura del competente servizio ASL, in cui si attesta che la persona è in carico all’Unità operativa di riferimento per l’infermità. Il Comune, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta e verificati i requisiti di accesso (sanitari ed economici), trasmette al competente servizio ASL una richiesta di incontro, per la predisposizione del PTAI. La definizione del progetto personalizzato deve avvenire entro e non oltre i 45 giorni successivi alla ricezione della richiesta di incontro. I servizi di cui all’art. 3 della LR 20/97, ovvero le strutture pubbliche in esso indicate, devono esprimere parere obbligatorio sull’opportunità della concessione del sussidio, in relazione al PTAI previsto per il soggetto, nonché alle risorse familiari e territoriali. Nel caso si ritenga inopportuna la concessione del sussidio, nel PTAI deve essere indicato l’intervento socio- sanitario alternativo sulla base delle risorse e dei servizi presenti sul territorio. RINNOVI: coloro che hanno presentato richiesta di contributo negli anni precedenti NON DEVONO RI- PRESENTARE LA DOMANDA. E’ fatto obbligo annualmente, da parte del beneficiario o suo rappresentante legale, di trasmettere dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000, attestante la sussistenza dei requisiti di “stato di bisogno”, utilizzando il modulo predisposto dal Servizio Sociale. La dichiarazione deve essere consegnata: a) per i soggetti NON tenuti a dichiarazione dei redditi: entro il 28/02 di ogni anno – b) per i soggetti tenuti alla dichiarazione dei redditi: entro il 30/05 di ogni anno. Il Comune accerta annualmente la sussistenza dello stato di bisogno, mediante la dichiarazione resa dal beneficio o suo rappresentante legale e con la stessa cadenza richiede alla ASL competente l’accertamento delle condizioni cliniche e la predisposizione/aggiornamento del PTAI per l’annualità in corso, contenente il parere vincolante per l’erogazione del sussidio. I soggetti non aventi diritto riceveranno apposita comunicazione di non ammissione al beneficio per l’annualità in corso. LIMITI DI REDDITO PER L’ANNUALITA’ 2024: 1. REDDITO INDIVIDUALE MENSILE € 489,62 2. REDDITO ANNUO IMPONIBILE DELLA FAMIGLIA DI APPARTENENZA € 42.513,74 DEI MINORI, DEI BENEFICIARI DELL’AMMINISTRAZIONE DI SOSTEGNO, DEGLI INTERDETTI E INABILITATI

Cosa serve

La domanda di NUOVA ISTANZA o la dichiarazione sostitutiva annuale per i RINNOVI devono essere consegnate al Protocollo Generale del Comune o trasmesse via PEC. Ad entrambe va allegata: il documento di identità del richiedente e/o del beneficiario in corso di validità; 2) Copia del Decreto di nomina di amministratore di sostegno/ tutore rilasciato dall’Autorità Giudiziaria.

Cosa si ottiene

Un sussidio economico mensile. Nello specifico per le NUOVE ISTANZE l’assegno decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda. Si precisa che la liquidazione ed il pagamento dell’assegno mensile (sia per NUOVE ISTANZE sia per RINNOVI) è subordinata alla consegna della documentazione reddituale da parte dell’interessato o suo rappresentante legale nonché alla predisposizione/aggiornamento del PTAI da parte della ASL, con il coinvolgimento del comune. E’ altresì subordinato al trasferimento delle risorse economiche da parte della Regione al Comune.

Tempi e scadenze

NUOVE ISTANZE: La domanda può essere presentata in qualunque periodo dell’anno, utilizzando la modulistica predisposta dal Servizio Sociale comunale. RINNOVI: La dichiarazione attestante il reddito del beneficiario deve essere consegnata: a) per i soggetti NON tenuti a dichiarazione dei redditi: entro il 28/02 di ogni anno – b) per i soggetti tenuti alla dichiarazione dei redditi: entro il 30/05 di ogni anno.

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile in tutte le sedi dell’ufficio politiche sociali

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