A chi è rivolto
A tutte le persone che, volendo sposarsi, hanno già ottenuto l’autorizzazione a seguito delle pubblicazioni di matrimonio
A tutte le persone che, volendo sposarsi, hanno già ottenuto l’autorizzazione a seguito delle pubblicazioni di matrimonio
“Quali sono le condizioni necessarie per contrarre il matrimonio civile?
Il codice civile prevede alcune condizioni perché i futuri coniugi possano contrarre matrimonio, e cioè:
– non devono essere minorenni (solo con autorizzazione del tribunale può sposarsi anche chi ha compiuto 16 anni);
– non devono essere interdetti per infermità di mente;
– non devono essere vincolati da un precedente matrimonio;
– la donna non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili (divorzio) del precedente matrimonio.
Non possono contrarre matrimonio tra loro:
– gli ascendenti (i nonni) e i discendenti in linea retta (figli nati nel matrimonio o nati fuori del matrimonio);
– i fratelli e le sorelle;
– lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
– gli affini (i parenti del coniuge) in linea retta;
– gli affini in linea collaterale in secondo grado;
– l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti;
– i figli adottivi della stessa persona;
– l’adottato e i figli dell’adottante;
– l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato;
– persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro.
Devono essere state effettuate le pubblicazioni a cura dell’ufficiale dello stato civile e devono essere decorsi almeno quattro giorni dal loro compimento.”
Per la celebrazione del matrimonio è necessario che siano state effettuate le pubblicazioni
“L’atto di matrimonio o di unione civile
L’atto di matrimonio o di unione civile viene compilato immediatamente dopo la celebrazione nella Parte I dei registri dello stato civile, letto e sottoscritto dagli interessati, dai testimoni e dall’ufficiale di stato civile. L’atto contiene le generalità degli interessati e dei testimoni, il luogo della celebrazione nei casi di imminente pericolo di vita o celebrati fuori dalla Casa Comunale. Se le persone non sono in grado di comprendere, come il caso dello straniero, l’ufficiale di stato civile provvede a nominare un interprete, che dovrà sottoscrivere l’atto. Qualora gli interessati non possano apporre la propria firma, l’ufficiale dello stato civile deve indicare tale circostanza nell’atto e le ragioni di tale impedimento.
Matrimoni concordatari e altri culti ammessi
Chi intende contrarre matrimonio concordatario (ovvero matrimonio religioso che produce effetti civili) deve, al termine delle pubblicazioni, ritirare il certificato dell’eseguita pubblicazione presso l’Ufficio di Stato Civile e consegnarlo al parroco o al ministro di culto che ne ha fatto richiesta. Dopo la celebrazione del matrimonio il parroco o il ministro di culto deve, entro 5 giorni, richiedere la trascrizione del matrimonio nei registri dello Stato Civile del Comune in cui è stato celebrato. Una volta trascritto il matrimonio, se gli sposi risiedono in Comuni diversi da quello della celebrazione, l’Ufficiale dello Stato Civile vi trasmette l’atto formato per la trascrizion”
Una volta ottenuta l’autorizzazione per potersi sposare, la celebrazione deve essere fatta entro 180 giorni, da calcolarsi dal 4° giorno del termine delle pubblicazioni.
Il servizio è disponibile in tutte le sedi dell’ufficio servizi demografici