Dichiarazione di nascita

Servizio attivo

Il cittadino a cui nasce un bambino è tenuto a dichiararlo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita, di residenza o presso la Direzione Sanitaria.

A chi è rivolto

Ai genitori che devono dichiarare il proprio figlio al Comune per la formazione dell’atto di nascita

Descrizione

Il cittadino a cui nasce un bambino è tenuto a dichiararlo all’Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita, di residenza o presso la Direzione Sanitaria del centro di nascita. Tale adempimento è necessario al fine di redigere l’atto di nascita e trasformare il bambino in un cittadino riconosciuto dallo Stato.

Come fare

“La denuncia di nascita può essere effettuata:
– da uno dei genitori, quando questi siano coniugati tra loro; in assenza dei genitori la denuncia di nascita può essere fatta dal medico, dall’ostetrica, da un’altra persona che abbia comunque assistito al parto, o da un procuratore speciale munito di procura non autenticata;
– da entrambi i genitori quando i genitori non sono coniugati tra loro; in assenza dei genitori la denuncia di nascita può essere fatta da persona munita di procura con atto pubblico (autenticata da un notaio), con la quale il/i genitore/i, ha/hanno espresso il consenso ad essere nominato/i;
– da un genitore o procuratore speciale se è stato effettuato il riconoscimento prenatale dl nascituro (vedi casi particolari).”

Cosa serve

“Documento d’identità del dichiarante/i;
Attestazione di nascita (certificato di assistenza al parto) rilasciata dall’ostetrica o dalla struttura sanitaria dove è avvenuto il parto, o in alternativa la “”constatazione di avvenuto parto”” o una dichiarazione sostitutiva;
Procura speciale o atto pubblico, qualora la dichiarazione sia fatta da un procuratore”

Cosa si ottiene

La formazione dell’atto di nascita del minore

Tempi e scadenze

“La denuncia di nascita deve essere fatta entro un massimo di 10 giorni al Comune o entro 3 giorni presso la Direzione sanitaria dove è avvenuto l’evento.
Nel caso in cui la denuncia di nascita venga effettuata oltre i termini previsti dalla legge (10 giorni), verrà comunque redatto un atto di nascita come precedentemente descritto, in cui dovranno essere inserite le ragioni del ritardo della dichiarazione stessa, e ne verrà data comunicazione alla Procura della Repubblica per l’adozione di eventuali sanzioni previste dall’art.566 del codice penale (occultamento di neonato).”

Argomenti:

Pagina aggiornata il 10/04/2024, 11:57

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