“La denuncia di nascita può essere effettuata:
– da uno dei genitori, quando questi siano coniugati tra loro; in assenza dei genitori la denuncia di nascita può essere fatta dal medico, dall’ostetrica, da un’altra persona che abbia comunque assistito al parto, o da un procuratore speciale munito di procura non autenticata;
– da entrambi i genitori quando i genitori non sono coniugati tra loro; in assenza dei genitori la denuncia di nascita può essere fatta da persona munita di procura con atto pubblico (autenticata da un notaio), con la quale il/i genitore/i, ha/hanno espresso il consenso ad essere nominato/i;
– da un genitore o procuratore speciale se è stato effettuato il riconoscimento prenatale dl nascituro (vedi casi particolari).”