“L’atto di matrimonio o di unione civile”
L’atto di matrimonio o di unione civile viene compilato immediatamente dopo la celebrazione nella Parte I dei registri dello stato civile, letto e sottoscritto dagli interessati, dai testimoni e dall’ufficiale di stato civile. L’atto contiene le generalità degli interessati e dei testimoni, il luogo della celebrazione nei casi di imminente pericolo di vita o celebrati fuori dalla Casa Comunale. Se le persone non sono in grado di comprendere, come il caso dello straniero, l’ufficiale di stato civile provvede a nominare un interprete, che dovrà sottoscrivere l’atto. Qualora gli interessati non possano apporre la propria firma, l’ufficiale dello stato civile deve indicare tale circostanza nell’atto e le ragioni di tale impedimento.
Matrimoni concordatari e altri culti ammessi
Chi intende contrarre matrimonio concordatario (ovvero matrimonio religioso che produce effetti civili) deve, al termine delle pubblicazioni, ritirare il certificato dell’eseguita pubblicazione presso l’Ufficio di Stato Civile e consegnarlo al parroco o al ministro di culto che ne ha fatto richiesta. Dopo la celebrazione del matrimonio il parroco o il ministro di culto deve, entro 5 giorni, richiedere la trascrizione del matrimonio nei registri dello Stato Civile del Comune in cui è stato celebrato. Una volta trascritto il matrimonio, se gli sposi risiedono in Comuni diversi da quello della celebrazione, l’Ufficiale dello Stato Civile vi trasmette l’atto formato per la trascrizione”