Richiesta di pubblicazione matrimonio

Servizio attivo

Il matrimonio è un negozio giuridico (manifestazione di volontà) tra due parti di sesso opposto con il quale gli sposi assumono reciprocamente degli impegni.

A chi è rivolto

A tutte le persone che, volendo sposarsi, hanno già ottenuto l’autorizzazione a seguito delle pubblicazioni di matrimonio

Come fare

“Quali sono le condizioni necessarie per contrarre il matrimonio civile?
Il codice civile prevede alcune condizioni perché i futuri coniugi possano contrarre matrimonio, e cioè:
– non devono essere minorenni (solo con autorizzazione del tribunale può sposarsi anche chi ha compiuto 16 anni);
– non devono essere interdetti per infermità di mente;
– non devono essere vincolati da un precedente matrimonio;
– la donna non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili (divorzio) del precedente matrimonio.
Non possono contrarre matrimonio tra loro:
– gli ascendenti (i nonni) e i discendenti in linea retta (figli nati nel matrimonio o nati fuori del matrimonio);
– i fratelli e le sorelle;
– lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
– gli affini (i parenti del coniuge) in linea retta;
– gli affini in linea collaterale in secondo grado;
– l’adottante, l’adottato e i suoi discendenti;
– i figli adottivi della stessa persona;
– l’adottato e i figli dell’adottante;
– l’adottato e il coniuge dell’adottante, l’adottante e il coniuge dell’adottato;
– persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro.
Devono essere state effettuate le pubblicazioni a cura dell’ufficiale dello stato civile e devono essere decorsi almeno quattro giorni dal loro compimento.”

Cosa serve

Per la celebrazione del matrimonio è necessario che siano state effettuate le pubblicazioni

Cosa si ottiene

“L’atto di matrimonio o di unione civile
L’atto di matrimonio o di unione civile viene compilato immediatamente dopo la celebrazione nella Parte I dei registri dello stato civile, letto e sottoscritto dagli interessati, dai testimoni e dall’ufficiale di stato civile. L’atto contiene le generalità degli interessati e dei testimoni, il luogo della celebrazione nei casi di imminente pericolo di vita o celebrati fuori dalla Casa Comunale. Se le persone non sono in grado di comprendere, come il caso dello straniero, l’ufficiale di stato civile provvede a nominare un interprete, che dovrà sottoscrivere l’atto. Qualora gli interessati non possano apporre la propria firma, l’ufficiale dello stato civile deve indicare tale circostanza nell’atto e le ragioni di tale impedimento.
Matrimoni concordatari e altri culti ammessi
Chi intende contrarre matrimonio concordatario (ovvero matrimonio religioso che produce effetti civili) deve, al termine delle pubblicazioni, ritirare il certificato dell’eseguita pubblicazione presso l’Ufficio di Stato Civile e consegnarlo al parroco o al ministro di culto che ne ha fatto richiesta. Dopo la celebrazione del matrimonio il parroco o il ministro di culto deve, entro 5 giorni, richiedere la trascrizione del matrimonio nei registri dello Stato Civile del Comune in cui è stato celebrato. Una volta trascritto il matrimonio, se gli sposi risiedono in Comuni diversi da quello della celebrazione, l’Ufficiale dello Stato Civile vi trasmette l’atto formato per la trascrizion”

Tempi e scadenze

Una volta ottenuta l’autorizzazione per potersi sposare, la celebrazione deve essere fatta entro 180 giorni, da calcolarsi dal 4° giorno del termine delle pubblicazioni.

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