Elezioni Amministrative 2026 – Voto a domicilio per gli infermi

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Dal 28 aprile 2026 iniziano i termini per la presentazione delle domande di autorizzazione al voto domiciliare per gli infermi previsto dalla normativa.

Data:

28 Aprile 2026

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Descrizione

Le disposizioni sul voto domiciliare (articolo 1 del D.L. 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, e successivamente modificato dalla legge del 7 maggio 2009 n. 46) si applicano nel caso in cui i richiedenti siano elettori “affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile” ovvero siano “affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione”.

Dalla data del 28 aprile 2026 iniziano i termini per la presentazione delle domande di autorizzazione al voto domiciliare per gli infermi previsto dalla normativa citata.

L’elettore interessato deve far pervenire al Sindaco del Comune di iscrizione nelle liste elettorali una dichiarazione attestante la propria volontà di esprimere il voto presso l’abitazione in cui dimora, corredata dalla prescritta documentazione sanitaria entro lunedì 18 maggio 2026 (20° giorno antecedente la data di votazione).

La domanda di ammissione al voto domiciliare, da redigere in carta libera e utilizzando il modulo allegato, deve:
• indicare l’indirizzo completo dell’abitazione in cui l’elettore dimora e, possibilmente, un idoneo recapito telefonico;
• essere corredata di copia della tessera elettorale;
• essere corredata di idonea certificazione sanitaria rilasciata, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, da un funzionario medico designato dagli organi dell’Azienda sanitaria locale.

Le aziende sanitarie locali assicureranno un adeguato servizio per il rilascio di tali certificazioni. Inoltre, il certificato medico, per non indurre incertezze, dovrà riprodurre l’esatta formulazione normativa, di cui al comma 1, dell’articolo 1, della legge n. 46/2009 attestando, quindi, che si tratta di elettori affetti da gravissime infermità (con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato), tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l’ausilio dei servizi di cui all’articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano. Il certificato medico può anche attestare l’eventuale necessità di un accompagnatore per l’esercizio del voto assistito.

Si evidenzia, infine, la disposizione preclusiva di cui all’art. 41, comma 7, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, ai sensi del quale i funzionari medici designati al rilascio dei certificati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.

Ulteriori informazioni

Pagina aggiornata il 28/04/2026, 11:25