Forme speciali di vendita

Dettagli della notizia

In questa pagina sono consultabili le principali informazioni, dati e caratteristiche riferite alle forme speciali di vendita.

Data:

27 Marzo 2024

Tempo di lettura:

Descrizione

Le successive informazioni sono rese a titolo informativo; l’Amministrazione non è responsabile per eventuali refusi, imprecisioni, modifiche e novità normative (data aggiornamento scheda: 03/07/2023).

Modalità procedimento: Suapee (indicazioni iter)

Ufficio competente per materia: Ufficio attività produttive, commercio e agricoltura indirizzo mail commercio@comune.sestu.ca.it.

Cosa sono: sono forme di vendita caratterizzate dal commercio al dettaglio attuato senza utilizzare una sede negoziale in senso stretto, si distinguono in diverse tipologie: vendita a mezzo di apparecchi automatici, vendite dirette al domicilio dei consumatori o mediante contratti negoziati fuori dai locali commerciali, vendita per corrispondenza o altri sistemi di comunicazione, spacci interni.

Tipologie:

  • vendita per mezzo di apparecchi automatici:

si tratta di un forma di vendita caratterizzata dalla distribuzione e installazione di apparecchi automatici in esercizi di vendita o in altri luoghi. La prima installazione è soggetta a dichiarazione mediante pratica SUAPE, invece per le successive installazioni è sufficiente una comunicazione integrativa cumulativa. La vendita al dettaglio mediante apparecchi automatici in apposito locale a essa adibito in modo esclusivo è considerata come apertura di un esercizio di vendita al dettaglio vero e proprio; soggiace, pertanto, alle procedure stabilite per l’apertura di un esercizio di vicinato, art.17 D.Lgs.114/98;

  • vendita al domicilio del consumatore:

è una forma di vendita al dettaglio caratterizzata dalla raccolta di ordinativi di acquisto effettuata presso il domicilio dei consumatori, art.19 del D.Lgs.114/98;

  • vendita per corrispondenza, tramite catalogo inviato al domicilio del consumatore, vendita per radio/televisione:

è la vendita che si realizza mediante presentazione dei prodotti oggetto di commercio all’interno di cataloghi, tramite il mezzo televisivo o altri sistemi di comunicazione con consegna al cliente delle merci acquistate attraverso il servizio postale o tramite corrieri privati, art.18 D.Lgs.114/98;

  • vendita online/commercio elettronico:

è una sottocategoria di vendita facente parte della categoria vendita per corrispondenza o con altri sistemi di comunicazione relativa alle forme speciali di vendita consistente nell’attivazione di un sito internet nel quale vengono esposti i beni oggetto di vendita al fine di procedere con l’ordine e con il pagamento telematico mediante carta di credito o debito, art.21 D.Lgs.114/98;

(per approfondimenti sulla vendita online di beni usati visitare la pagina “Forme speciali di vendita: commercio elettronico di beni usati”)

  • spacci interni:

per vendita al dettaglio in spacci interni s’intende la vendita di prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, nonché nella vendita nelle scuole e negli ospedali esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi. L’attività di vendita deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano accesso dalla pubblica via e che rispettino le norme in materia di idoneità dei locali, art.16 D.Lgs.114/98;

Casi peculiari:

  • Beni intestati al venditore:

ai fini della vendita mediante commercio elettronico di beni usati a nome del venditore è necessario individuare un deposito ai fini dell’eventuale collocamento degli stessi, ovvero in idonei luoghi delimitati, da individuarsi e comunicarsi specificatamente, affinché possano essere eseguiti i dovuti controlli da parte degli organi competenti.

  • Vendita beni usati in conto terzi:

qualora la vendita online abbia ad oggetto beni di proprietà di terzi (e pertanto per conto di terzi), il venditore deve essere qualificato come “agenzia d’affari”.

Agenzia d’affari: è l’impresa, comunque organizzata, che si offre come intermediaria nell’assunzione o nella trattazione di affari altrui di qualsiasi genere, prestando la propria opera a chiunque ne faccia richiesta, a fini di lucro. Non si può esercitare l’attività di intermediazione in tutte quelle discipline che richiedono una specifica abilitazione.

Requisiti onorabilità:

l’art.71 comma 1 del Decreto Legislativo n.59 del 26 marzo 2010 elenca i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali, ulteriori requisiti sono regolati ai sensi dell’art. 5 del Decreto legislativo n.114 del 1998.

Normativa:

  • D.Lgs. n.70 del 9/04/2003 “Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico”;
  • Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) (R.D. n.773 del18 giugno 1931);
  • D.Lgs. n.114 del 31/03/1998;
  • art. 3 comma 8 L.R. n.5 del 18/05/2006 Regione Autonoma della Sardegna.

Ulteriori informazioni

Pagina aggiornata il 27/03/2024, 11:55