Esercizi di vicinato

Dettagli della notizia

In questa pagina sono consultabili le principali informazioni, dati e caratteristiche riferite agli esercizi di vicinato.

Data:

27 Marzo 2024

Tempo di lettura:

Descrizione

Le successive informazioni sono rese a titolo informativo; l’Amministrazione non è responsabile per eventuali refusi, imprecisioni, modifiche e novità normative (data aggiornamento scheda: 03/07/2023).

Modalità procedimento: Suapee (indicazioni iter).

Ufficio competente per materia: Ufficio attività produttive, commercio e agricoltura indirizzo mail commercio@comune.sestu.ca.it.

Cosa sono:

gli esercizi di vicinato, ovvero commercio al dettaglio su aree private, sono le tutte quelle attività commerciali la cui superficie di vendita non supera i 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti. L’attività può essere esercitata per il settore merceologico alimentare non alimentare.

Normativa di riferimento:

Gli esercizi di vicinato sono regolati ai sensi dell’art.4 comma 2 della Legge Regionale 5 del 2006 il quale sancisce che: “Gli esercizi di vicinato hanno superficie di vendita non superiore a 150 mq nei comuni con popolazione residente sino a 10.000 abitanti e a 250 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti. L’apertura, la variazione del settore merceologico, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie nei limiti di cui al presente comma sono soggetti a previa comunicazione al comune competente per territorio e possono essere effettuati decorsi trenta giorni e non oltre i centoventi giorni dal ricevimento da parte del comune della comunicazione, in cui deve essere dichiarata: a) la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all’articolo 2 e il settore merceologico; b) il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche, nonché quelle relative alle destinazioni d’uso e di agibilità dei locali; c) l’ubicazione e la superficie di vendita dell’esercizio”.

Requisiti esercizio attività:

  • L’art.71 comma 1 del Decreto Legislativo n. 59 del 26 marzo 2010 elenca i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali stabilendo che:

Non possono esercitare l’attività commerciale di vendita e di somministrazione:

a) coloro che sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e’ prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna a pena detentiva per uno dei delitti di cui al libro II, Titolo VIII, capo II del codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, rapina, delitti contro la persona commessi con violenza, estorsione;

d) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro l’igiene e la sanita’ pubblica, compresi i delitti di cui al libro II, Titolo VI, capo II del codice penale;

e) coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, due o più condanne, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, per delitti di frode nella preparazione e nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali;

f) coloro che sono sottoposti a una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero a misure di sicurezza ((. . .));

  • L’articolo 2 della Legge Regionale 5 del 2006 chiarisce ulteriormente che:

“Non possono esercitare l’attività commerciale, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione:

a) coloro che sono stati dichiarati falliti;

b) coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che in concreto sia stata applicata una pena superiore al minimo edittale;

c) coloro che hanno riportato condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II e VIII del libro II del Codice penale, ovvero per ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;

d) coloro che hanno riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all’inizio dell’esercizio dell’attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513 bis, 515, 516, 517 del Codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;

e) coloro che sono sottoposti ad una misura di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità), o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o di tendenza”.

  • Ulteriori requisiti sono regolati ai sensi dell’art. 5 del Decreto legislativo n.114 del 1998.

Normativa:

  • D. Lgs. n. 114 del 31/03/1998;
  • Legge Regionale n.5 del 18/05/2006;
  • D. Lgs. n. 59 del 26/03/2010.

Ulteriori informazioni

Pagina aggiornata il 27/03/2024, 11:35